Dichiarazioni a seguito della notifica di un verbale di accertamento

Ecco la svolta!

Dichiarazioni a seguito della notifica di un verbale di accertamento
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L’attuale patente di guida è basata su un sistema a punti, i quali – a fronte di determinate violazioni del Codice della Strada – possono venire decurtati.

Ai fini della decurtazione, l’art. 126 bis C.d.S. pone l’obbligo a carico del proprietario di un mezzo di trasporto di rivelare, quando richiesto a seguito della notifica di una sanzione amministrativa, i dati del soggetto che – al momento dell’infrazione – stesse conducendo il mezzo medesimo entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Ciò avviene, ad esempio, nel caso di eccesso di velocità accertato con autovelox, mancato rispetto di un semaforo rosso od uso di smartphone alla guida rilevati dalle telecamere oppure, più in generale, per tutte quelle infrazioni per cui non sia stata possibile una contestazione immediata.

Tale obbligo vale tanto nel caso in cui il proprietario sia una persona fisica che nel caso di una persona giuridica.

Inoltre, la comunicazione delle generalità va eseguita a prescindere dall’eventuale presentazione del ricorso contro il verbale dell’infrazione che ha dato origine all’esigenza di conoscere l’identità dell’autore dell’infrazione, il cosiddetto “verbale presupposto”.

La ratio posta alla base del predetto obbligo va ricercata nell’esigenza di individuare tempestivamente il responsabile garantendo, così, la certezza di un pubblico interesse.

Il problema si pone, però, nel caso in cui il verbale cosiddetto “presupposto” venga notificato diversi mesi dopo rispetto al momento della commissione dell’infrazione, con la conseguenza di rendere difficoltoso per il proprietario dell’auto risalire a chi fosse in quel momento il conducente del veicolo al fine di assolvere l’obbligo di comunicazione.

Sino ad ora, i Giudici sono sempre stati granitici sul punto, aderendo costantemente ad una interpretazione molto rigida secondo cui il proprietario è sempre tenuto a sapere a chi abbia lasciato guidare la propria autovettura e le generalità di quest’ultimo.

Oggi, però, l’orientamento che finora è stato prevalente sembra aver preso un indirizzo del tutto nuovo.

La svolta è, infatti, avvenuta pochi giorni fa quando, con un’ordinanza datata 18 aprile 2018, la seconda Sezione della Corte di Cassazione ha respinto un ricorso avanzato dal Comune di Bari contro la proprietaria di una autovettura che, precedentemente sanzionata, non aveva indicato i dati del conducente autore dell’infrazione.

La signora, dopo essersi vista recapitare la seconda sanzione (quella, appunto, derivante dall’omessa dichiarazione dei dati) aveva presentato ricorso al Giudice di Pace di Bari, sostenendo di aver prontamente comunicato per iscritto alla Polizia Locale del Comune di Bari di essere stata impossibilitata ad indicare le generalità di chi era alla guida del proprio veicolo al momento dell’infrazione e, ciò, alla luce di due particolari circostanze: in primis, tra l’infrazione ed il momento della notifica del verbale cosiddetto “presupposto”, erano ormai trascorsi quattro mesi; secondariamente, l’autovettura in questione era l’auto familiare, utilizzata a rotazione da tutti e quattro i membri della famiglia.

Pertanto, risultava oggettivamente impossibile risalire a chi quel giorno avesse utilizzato l’automobile.

Tanto il Giudice di Pace quanto il Tribunale di Bari avevano dato ragione alla proprietaria specificando che la condotta tenuta da quest’ultima fosse sostenuta da valide e fondate ragioni e che, pertanto, andasse tenuta distinta da quella – correttamente sanzionabile – di chi avesse omesso di comunicare i dati alla pubblica amministrazione per negligenza o mala fede.

Il Comune di Bari, impugnando la pronuncia resa all’esito del giudizio di secondo grado, aveva presentato ricorso in Cassazione, la quale– riconfermando totalmente le due precedenti sentenze di merito – ha dato nuovamente ragione alla proprietaria.

I Giudici di legittimità hanno, tra l’altro, richiamato una  precedente sentenza interpretativa della Corte Costituzionale del 2008, secondo la quale deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di essere esonerato da qualsivoglia responsabilità, qualora sia comprovata l’impossibilità di rendere una dichiarazione differente rispetto a quella puramente negativa, in quanto l’attuale normativa sanziona il rifiuto della condotta collaborativa e non la semplice omessa collaborazione, doverosa ai fini dell’accertamento delle inosservanze stradali.

La Cassazione, pertanto, respingendo il ricorso del Comune poiché infondato ha pronunciato il seguente principio di diritto:

ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis C.d.S. occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal Giudice comune di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità

Detto principio potrebbe avere importanti conseguenze sul piano pratico, ponendo le basi per analoghe decisioni in numerosi casi del tutto simili a quello appena esposto.

Sarà, quindi, interessante assistere ai risvolti pratici dell’innovativo orientamento della Suprema Corte, ma soprattutto vedere come reagiranno i Giudici di merito di fronte al delicato compito ricevuto di valutare, caso per caso, se le singole circostanze siano o meno idonee ad escludere l’obbligo previsto dall’art. 126 bis del Codice della Strada.

Dott.ssa Martina Villa
Studio Legale Notaro e Associati

 

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Commenti
mariano

sono scuse per fare cassa, cosa interessa a loro, se voglio farmi decurtare i punti al posto di un altro. vorrei conoscere chi ha introdotto questa norma.

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